×

Messaggio

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

POLITICA SANITARIA

Punteggio rurali, il Consiglio di Stato chiarisce definitivamente la questione

Scritto da CYBERMED NEWS
 
La terza sezione del Consiglio di Stato vanifica ogni dubbio sugli esiti dei concorsi straordinari delle farmacie vacanti e di nuova istituzione organizzati e definiti dalle Regioni italiane. Con la sentenza 1135 pubblicata il 22 febbraio scorso, la Corte ha precisato che, relativamente all'attribuzione del punteggio previsto, la somma riconosciuta alle associazioni partecipanti "non può (in alcun modo superare) il totale di 35”. Ciò in quanto la maggiorazione prevista dalla legge 221 del 1968 non può assolutamente trasformarsi "in un vantaggio competitivo eccessivo in danno" dei farmacisti non rurali, tanto da rappresentare "un discriminazione dissimulata in danno dei medesimi".


La decisione arriva dopo una serie di sentenze pronunciate dai Tar regionali che si trovavano in contrapposizione tra loro. La questione era sull'attribuzione di punteggio premiale, prevista per i farmacisti rurali nei concorsi per il conferimento delle farmacie resisi ad hoc disponibili, a mente dell'art. 9 della legge 221/68. Più esattamente, il dubbio da risolvere riguardava il punteggio, afferente all'esercizio professionale, da attribuire ai candidati farmacisti rurali.
 
http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=16569&titolo=Punteggio-rurali,-il-Consiglio-di-Stato-chiarisce-definitiva
Categoria: