Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Covid che introduce l'obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari, farmacisti compresi, e il cosiddetto scudo penale per chi inocula il vaccino anti-Covid.
Dovranno, infatti, sottoporsi al vaccino "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali". La vaccinazione sarà, quindi, "requisito essenziale" per l'esercizio della professione. Per chi rifiuta è prevista la destinazione ad altre attività, non a rischio di diffusione del contagio, e, se questo non è possibile, la sospensione dello stipendio per un tempo congruo rispetto all'andamento della pandemia. La sospensione potrà durare al massimo sino al 31 dicembre del 2021.
Per quel che riguarda lo 'scudo penale' per i somministratori, per coloro che nell’esercizio della loro funzione seguono le regole la punibilità sarà limitata ai soli casi di colpa grave. Il decreto esclude la punibilità dei "vaccinatori" quando abbiano agito seguendo le procedure corrette previste per la somministrazione del vaccino e, quindi, l'uso sia avvenuto in conformità con le indicazioni contenute nelle circolari pubblicate sul sito del Ministero della salute e nel "foglietto illustrativo".
Dovranno, infatti, sottoporsi al vaccino "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali". La vaccinazione sarà, quindi, "requisito essenziale" per l'esercizio della professione. Per chi rifiuta è prevista la destinazione ad altre attività, non a rischio di diffusione del contagio, e, se questo non è possibile, la sospensione dello stipendio per un tempo congruo rispetto all'andamento della pandemia. La sospensione potrà durare al massimo sino al 31 dicembre del 2021.
Per quel che riguarda lo 'scudo penale' per i somministratori, per coloro che nell’esercizio della loro funzione seguono le regole la punibilità sarà limitata ai soli casi di colpa grave. Il decreto esclude la punibilità dei "vaccinatori" quando abbiano agito seguendo le procedure corrette previste per la somministrazione del vaccino e, quindi, l'uso sia avvenuto in conformità con le indicazioni contenute nelle circolari pubblicate sul sito del Ministero della salute e nel "foglietto illustrativo".
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22418&titolo=Dl-Covid,-obbligo-vaccinale-per-operatori-sanitari-e-scudo